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[1]Entro sei mesi dalla data dell'avvenuta notifica, la Societa' concessionaria dovra' presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione della annualita' di riscatto. Essa dovra' inoltre presentare entro il medesimo termine la dimostrazione di aver ottemperato agli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, oltre ai documenti di cui all'art. 103 del testo unico medesimo, nonche' quelli comprovanti la proprieta' e la liberta' dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale. Dovra' inoltre l'identificazione della proprieta' ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilita' della Societa' concessionaria.
[2]Restera' a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 15 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009
