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[1]Al Governo del Re e' accordata ogni opportuna facolta' per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo precedente e per l'assunzione dell'esercizio della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[2]Al pagamento delle somme che a norma del capitolo annesso alla convenzione di concessione, risulteranno eventualmente dovute in conseguenza del riscatto, sara' provveduto con opportuni stanziamenti a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009
