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[1]Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o familiari di lusso, il risarcimento, allorche' il valore come sopra determinato ecceda complessivamente per ogni singola ditta danneggiata lire diecimila, sara' corrisposto soltanto per la meta', per il quarto, per il decimo, sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire diecimila, lire cinquantamila, lire duecentocinquantamila di valore.

[2]Lo Stato avra' sempre facolta' di attribuire, in luogo delle indennita', macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art6 · fonte del testo

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