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[1]Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalita' italiana.

[2]Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le societa' civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.

[3]Le Commissioni stesse possono altresi' determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.

[4]Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art3 · fonte del testo

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