Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 7 sara' fatta direttamente dagli Uffici del genio civile per i fabbricati di proprieta' privata ricostruiti o riparati, in tutto o in parte, a norma della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, modificata come all'articolo precedente.

[2]Gli uffici suddetti, ultimati i lavori di ricostruzione o di riparazione, comunicheranno alle Intendenze di finanza per ciascun danneggiato, insieme con la stima dell'indennita' dovuta, l'aumento di valore attribuito all'immobile dai lavori stessi. Se tale aumento e' pari all'ammontare del danno risarcibile, l'indennita' s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'art. 19, se invece e' superiore od inferiore, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico o a favore del danneggiato.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari