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[1]E' concesso, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

[2]I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la localita' in cui si sono verificati.

[3]Nessun risarcimento e' dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art1 · fonte del testo

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