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Nel caso che venisse autorizzata l'emissione di titoli del Debito pubblico per il risarcimento dei danni di guerra, il pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge potra' aver luogo, su proposta del Comitato di cui all'art. 1, in parte a contanti e in parte mediante la consegna di detti titoli, da valutarsi alla pari con la cedola in corso al momento della consegna dei titoli stessi.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1399~art5 · fonte del testo

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