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[1]Non puo' essere concesso alcun indennizzo a coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo del Codice penale comune, nonche' agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, ed agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82 del. Codice penale militare marittimo.

[2]Deve essere negato qualsiasi indennizzo al danneggiato qualora risulti che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alle reali entita' del danno.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1399~art3 · fonte del testo

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