Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli indennizzi concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altri dovuti da chiunque a qualsiasi titolo in dipendenza dei medesimi danni.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
