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[1]E' data facolta' al Ministro per le finanze di disporre la concessione di indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1° settembre 1939-XVII fino alla conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.
[2]Il Comitato per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dai trattati di pace istituito con l'art. 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, proporra' le somme che a seconda dei casi discrezionalmente valutati siano da concedere ai singoli reclamanti.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
