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[1]E' data facolta' al Ministro per le finanze di disporre la concessione di indennizzi ai cittadini ed enti italiani che durante il periodo dal 1° settembre 1939-XVII fino alla conclusione della pace abbiano subito danni di guerra all'estero nei territori appartenenti ai Paesi belligeranti.

[2]Il Comitato per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dai trattati di pace istituito con l'art. 2 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, proporra' le somme che a seconda dei casi discrezionalmente valutati siano da concedere ai singoli reclamanti.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-28;1399~art1 · fonte del testo

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