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Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca e delle materie di cui alla lettera e) del precedente articolo, per l'impianto e l'esercizio d magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, esercitato da coloro che vi sono o possono esservi autorizzati a mente dell'ultimo comma dell'art. 1, e' di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale secondo i modi e i limiti di cui all'art. 50 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;16~art2 · fonte del testo

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