Art. 9
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Il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovra' essere concesso con le norme seguenti:
- a)per la parte di personale occupata in domenica nei lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed altri indicati alle lettere a, b, c e dell'art. 3 il riposo settimanale di compenso avra' durata uguale alle ore di lavoro fatte nella domenica, senza che possa essere inferiore a mezza giornata;
- b)per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sara' di 24 ore consecutive e dovra' cadere in domenica il piu' spesso possibile. E' fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1 dell'art. 4, e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purche' la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro; in tali casi il riposo potra' essere di 36 ore ogni due settimane;
- c)per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovra' avere una durata ininterrotta di 12 ore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
