Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con decreto Prefettizio essere sospese in determinate localita' per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensita'.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
