Art. 7
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[1]La disposizione di cui nell'articolo precedente potra' pure applicarsi a tutti i negozi ed a rami speciali di commercio nei Comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.
[2]L'autorizzazione relativa sara' data con decreto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
