Art. 6
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[1]Il riposo incominciera' alle 12 della domenica, e sara' permesso il lavoro nelle ore antimeridiane, per non piu' di cinque ore, nelle imprese seguenti:
[2]1° negozi di generi alimentari e di combustibili;
[3]2° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicita', di pegno e simili;
[4]3° laboratori di parrucchieri.
[5]Per questi ultimi i Consigli comunali, su richiesta degli interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
