Art. 3
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[1]Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.
[2]Nondimeno potra' compiersi di domenica il lavoro:
- a)di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio e pericolo per gli operai;
- b)di riparazione delle macchine, cavi di trasmissione dell'energia elettrica, canali per la conduttura dell'acqua usata come forza motrice, cosi' per conto proprio come per conto di terzi;
- c)per la compilazione dell'inventario dell'anno;
- d)per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge;
- e)nei casi di forza maggiore e piu' specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorita' politiche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone e per l'incolumita' pubblica. Ma del lavoro domenicale necessario per questa ragione dovra' darsi immediato avviso alle autorita' preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
