Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell'art. 1° non si avra':

  • a)per tutto il periodo di lavorazione nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;
  • b)per dieci settimane all'anno, negli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, purche' il riposo sia dato almeno ogni due settimane;
  • c)per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attivita'.

[2]Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, indichera' le condizioni e le modalita' con le quali tali esenzioni saranno concesse.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;489~art2 · fonte del testo

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