Art. 2
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[1]L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell'art. 1° non si avra':
- a)per tutto il periodo di lavorazione nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;
- b)per dieci settimane all'anno, negli opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, purche' il riposo sia dato almeno ogni due settimane;
- c)per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attivita'.
[2]Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, indichera' le condizioni e le modalita' con le quali tali esenzioni saranno concesse.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
