Art. 15
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[1]La presente legge diverra' obbligatoria per i singoli rami di industria e di commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno della data del regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale che sara' emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.
[2]Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, puo' concedere facolta' di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. COCCO-ORTU. ORLANDO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
