Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge diverra' obbligatoria per i singoli rami di industria e di commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno della data del regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale che sara' emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

[2]Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, puo' concedere facolta' di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]GIOLITTI. COCCO-ORTU. ORLANDO.

[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;489~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari