Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 5 a L. 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

[2]L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a L. 1000.

[3]Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena e' aumentata da un terzo a una meta'.

[4]Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha gia' subito una contravvenzione alla presente legge.

[5]Le ammende si devolvono alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;489~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari