Art. 14
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[2]L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a L. 1000.
[3]Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena e' aumentata da un terzo a una meta'.
[4]Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha gia' subito una contravvenzione alla presente legge.
[5]Le ammende si devolvono alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
