Art. 13
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[1]La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai Comuni, nell'esercizio delle facolta' che ad essi concede la legge, e agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.
[2]Nelle miniere e cave la vigilanza e' particolarmente affidata all'ispettorato delle miniere e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.
[3]Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.
[4]I relativi verbali sono notificati, sotto pena di nullita', entro 48 ore, al contravventore e notificati all'autorita' giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'autorita' comunale o alla prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
