Art. 12
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La Giunta provinciale amministrativa stabilira' all'occorrenza per il territorio dei diversi Comuni i limiti per l'esercizio domenicale del traffico ambulante. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1934, n. 327
2La L. 5 febbraio 1934, n. 327 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "A modifica dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489, e della legge 16 giugno 1932, n. 973, le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del prefetto della provincia su proposta delle Commissioni di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa".
Testo in vigore dal 13 aprile 1934 al 13 settembre 1934
