Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle ore in cui e' vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

[2]Nondimeno la Giunta municipale avra' facolta' di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;489~art11 · fonte del testo

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