Art. 11
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[1]Nelle ore in cui e' vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.
[2]Nondimeno la Giunta municipale avra' facolta' di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
