Art. 10
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[1]Quando nelle industrie indicate nell'art. 4 non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto cio' nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potra' ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento.
[2]Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno otto ore per ogni giornata di lavoro.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
