Art. 1
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[1]Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.
[2]Nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente non potranno venire aumentate, in seguito all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono e seguono il giorno di riposo settimanale.
[3]Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:
[4]1° la navigazione fluviale, lacuale e marittima;
[5]2° l'industria agricola, la caccia e la pesca;
[6]3° i trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato;
[7]4° i servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 13 settembre 1934
