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Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Province, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale. La quota fissa e' stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60. La maggiorazione annuale e' stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento e, per le Province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;637~art4 · fonte del testo

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