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Prima di procedere all'appalto dei lavori autorizzati dalla legge 23 luglio 1881 elenco III, il Governo dovra' accertarsi che le Provincie abbiano fatti nei loro bilanci gli stanziamenti ed assicurata la perfetta disponibilita' di una somma di concorso eguale alla meta' di quella iscritta nel corrispondente bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 2 agosto 1894 al 16 dicembre 2009
