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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Ai soli effetti del riparto e della distribuzione della sovrimposta provinciale sara' tenuta a base, per il comune di Grosseto, dal 1° gennaio 1930, l'imposta erariale calcolata sugli estimi del vecchio catasto, quantunque nel predetto Comune sia stato attivato il catasto nuovo in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1276.
[8]Quando pero' il nuovo catasto sara' attivato agli effetti tributari in tutti i Comuni della provincia di Grosseto, la sovrimposta provinciale sara' distribuita in base all'imposta erariale risultante dall'applicazione della nuova rendita censuaria.
[9]Fra i singoli possessori del Comune, la sovrimposta provinciale si ripartira' sulla base della nuova rendita inscritta sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1930 - Anno VIII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mosconi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
