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[1]Gli ((comandi di difesa territoriale)) sono affidati a generali di corpo d'armata o di divisione a disposizione; i Comandi di zone militari a generali di divisione o di brigata a disposizione; gli Stati Maggiori ad ufficiali superiori a disposizione e del ruolo di mobilitazione.
[2]Nella prima applicazione del provvedimento gli incarichi sopra cennati possono essere affidati, in via eccezionale, ad ufficiali, di grado immediatamente inferiore, in servizio permanente effettivo od anche a disposizione.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 1 febbraio 1937
