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Scopo delle zone militari e' quello di attendere a tutte le funzioni di carattere eminentemente territoriale fino ad oggi affidate sia ai Corpi d'armata che alle Divisioni di fanteria, a cui restano invece riservate sole funzioni di carattere addestrativo ed operativo.
Testo in vigore dal 21 giugno 1935 al 1 febbraio 1937
