La Giunta esecutiva e' composta:

  • a)dal presidente;
  • b)dai rappresentanti dei Ministeri di cui ai n. 1) dell'articolo 5;
  • c)da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'articolo 5;
  • d)da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'articolo 5;
  • e)da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'articolo 5;
  • f)da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'articolo 5. La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art6 · fonte del testo

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