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Miscellanea
Riorganizzazione giuridica dell'istituto di medicina sociale
Legge 10 febbraio 1961, n. 66
- Aggiornato al
- 9 marzo 1961
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190…
- Art. 2L'istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli…
- Art. 3Sono organi dell'Istituto: il presidente; il Consiglio di amministrazione; la Giunta…
- Art. 4Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del…
- Art. 5Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati…
- Art. 6La Giunta esecutiva e' composta: a) dal presidente; b) dai rappresentanti dei Ministeri…
- Art. 7Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva…
- Art. 8Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva…
- Art. 9Le funzioni di sindaci dell'istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un…
- Art. 10L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto…
- Art. 11Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione…
- Art. 12Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede: con contributo degli Enti…
- Art. 13L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di…
- Art. 14L'istituto italiano di medicina sociale e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del…
