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Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad uno o piu' ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 25 novembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-01-05;24~art3 · fonte del testo

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