Art. 10 — Costituzione e gestione della posizione contributiva

Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1 gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso l'azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art10 · fonte del testo

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