Art. 8 — Responsabilità solidale tra armatore e proprietario

Il proprietario e l'armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l'Istituto del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono della nave stessa. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l'armatore rispondono, come disposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione dell'atto di trapasso di proprieta'. Ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione, e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art8 · fonte del testo

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