Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1983

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983. 382 parole tolte, 8 parole aggiunte.

tolto: Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, quando in comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, spetta, per il periodo di percezione della indennita' di cui al precedente articolo 3, un'indennita' supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta una indennita' supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perche' destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a otto ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta, altresi', nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta, con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di L. 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dello Esercito e dell'Aeronautica e di L. 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA 23 MARZO 1983, N.78

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari