Art. 30 — Oneri finanziari
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno: milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previstone del Ministero del tesoro; milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art30 · fonte del testo
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