Art. 27 — Trattamento economico durante la licenza di convalescenza

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)). Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonche' ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, e' elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. 6 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248

6

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 723) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore". Nel modificare l'art. 2270, comma 1, numero 33-ter) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera u)) che "In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni: [...] 33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma".

Testo vigente dal 9 febbraio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 9 febbraio 2013. 1 parola tolta, 200 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLOaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248. Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonche' ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, e' elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66aggiunto: , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 723) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, l'articolo 27, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, riprende vigore". Nel modificare l'art. 2270, comma 1, numero 33-ter) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera u)) che "In attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni: [...] 33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonche' 27, secondo comma".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art27 · fonte del testo

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