Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1997 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'Aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente articolo 4. Le disposizioni dell'articolo 60 del predetto testo unico, relative al computo dell'indennita' di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'Aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto articolo 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresi' considerati validi ai fini dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei relativi aumenti triennali di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n.165

4

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n.165 ha disposto (con l'art.5 comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Testo in vigore dal 2 luglio 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 luglio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1976 al 2 luglio 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 aprile 1997, n.165

    Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n.165 ha disposto (con l'art.5 comma 1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art17 · fonte del testo

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