Art. 10 — Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali

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Al personale imbarcato su unita' navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennita' supplementari nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai servizi radiotelegrafonici, spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di lire 6.000. Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle mense e cucine spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di L. 12.000. Le indennita' di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 12 aprile 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art10 · fonte del testo

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