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In relazione a quanto e' detto nell'art. 2 circa le competenze e le attribuzioni delle Soprintendenze, e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4, ad archeologi saranno affidate tutte le Soprintendenze alle antichita', ad architetti tutte le Soprintendenze ai monumenti e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di Trieste, Pisa, Aquila, Bari, Cosenza e Cagliari, ed agli storici dell'arte tutte le Soprintendenze alle gallerie e preferibilmente le Soprintendenze ai monumenti e gallerie di Siena e Perugia.
Testo in vigore dal 20 giugno 1939 al 9 maggio 2025
