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[1]Alle Soprintendenze alle antichita' e' affidata la tutela degli interessi archeologici e dei monumenti dell'antichita', degli scavi e dei musei archeologici compresi nella loro circoscrizione.
[2]Alle Soprintendenze ai monumenti e' affidata la tutela dei monumenti e relative pitture murali del Medio Evo e dell'eta' moderna, compresi nella loro circoscrizione.
[3]Alle Soprintendenze ai monumenti sono affidati anche la tutela per le bellezze naturali e panoramiche e l'esame di tutte le questioni urbanistiche relative ai piani regolatori.
[4]Alle Soprintendenze alle gallerie e' affidata la tutela delle gallerie comprese nella loro circoscrizione e delle cose d'interesse storico artistico del Medio Evo e dell'eta' moderna.
[5]Le Soprintendenze ai monumenti e gallerie accentrano in un unico ufficio le funzioni stabilite per le Soprintendenze alle gallerie e ai monumenti.
[6]Per i monumenti, i musei, le gallerie ed in genere per tutte le cose aventi interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico appartenenti allo Stato le varie Soprintendenze assolvono, rispettivamente, anche le funzioni direttive e di amministrazione.
Testo in vigore dal 20 giugno 1939 al 9 maggio 2025
