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[1]E' in facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di fissare, in dipendenza dei bisogni dell'Amministrazione, nei concorsi di ammissione per ispettori aggiunti, il numero dei posti riservati agli archeologi e quello riservato agli storici dell'arte.
[2]Nelle promozioni a direttore di 2a o 1a classe e a soprintendente, il Ministro terra' presente quanto e' disposto nell'articolo 9 predetto.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI
[7]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 20 giugno 1939 al 9 maggio 2025
