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[1]In ciascuna sede e' istituita, sotto la presidenza del R. agente diplomatico o consolare una Deputazione scolastica. La Deputazione e' costituita in ciascuna Colonia secondo le norme stabilite nel regolamento.

[2]I presidi o direttori delle scuole medie e primarie, un rappresentante dei professori delle scuole medie ed un rappresentante degli insegnanti delle scuole elementari, eletti secondo norme stabilite nel regolamento, fanno parte di diritto della Deputazione, con voto consultivo.

[3]Alla Deputazione scolastica appartiene promuovere l'istruzione nella Colonia e proporre tutti quei provvedimenti d'ordine didattico ed amministrativo che giovino all'incremento ed al retto funzionamento delle scuole.

[4]La Deputazione da' parere sui bilanci preventivi e consuntivi degl'Istituti scolastici della sede e delibera sull'esenzione delle tasse scolastiche.

[5]Nei rapporti del personale insegnante la Deputazione giudica sulle mancanze che importino la punizione della censura e puo' in via provvisionale e d'urgenza sospendere dall'ufficio gl'insegnanti stessi salvo le deliberazioni del Consiglio centrale in sede disciplinare.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art42 · fonte del testo

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