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[1]Gl'insegnanti delle scuole medie nel Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degl'insegnanti medi del Regno.

[2]Essi hanno diritto a tutte le indennita' e compensi speciali stabiliti per gl'insegnanti nel Regno a norma delle leggi vigenti.

[3]Durante la loro permanenza all'estero e ad essi corrisposta un'indennita' di residenza che varia dalle L. 2000 alle L. 3500 annue secondo i luoghi nei quali risiedono e lo stato di famiglia.

[4]La misura dell'indennita' e' stabilita dalla tabella A annessa alla presente legge.

[5]Per le scuole che fossero istituite in altre sedi la misura dell'indennita' sara' stabilita per decreto Reale.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 7 agosto 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art17 · fonte del testo

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