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Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a istituire nelle Universita' e negli Istituti superiori del Regno, per coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente articolo, corsi speciali al fine di conferire diplomi, che abilitino all'esercizio di professioni soltanto all'estero.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art15 · fonte del testo

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