Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Le Amministrazioni ordinarie degli enti riformati, in carica al momento della pubblicazione della presente legge, sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate fino alla attuazione della riforma disposta con la legge medesima.

[2]Il Governo del Re ha tuttavia facolta' di dichiararle sciolte e di sostituirle con amministrazioni straordinarie nel modo che riterra' piu' opportuno.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art21 · fonte del testo

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