Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o piu' figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione e' peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art80 · fonte del testo

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