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Agli effetti della pensione di guerra e' equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia riconosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art75 · fonte del testo

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