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Se la vedova e' privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e puo' ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'art. 34 della legge predetta. Il Giudice delle tutele puo', in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto. Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela. Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero del tesoro. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 1 giugno 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art67 · fonte del testo

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