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Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' nella misura indicata dall'annessa tabella F. Qualora con una infermita' di 2ª categoria coesistano altre minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga una infermita' di 1ª categoria, sara' corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, secondo la gravita' delle minori infermita' coesistenti. L'assegno per cumulo non e' riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art31 · fonte del testo

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